Il Giudice respinge l’istanza della LIV Golf

Il Giudice respinge l’istanza della LIV Golf

L’ennesimo appuntamento in Tribunale fa segnare un altro punto a sfavore della LIV Golf.

Oggetto dell’udienza é stata la decisione in merito all’istanza presentata dal pool dei legali della Lega saudita, che ha richiesto di scindere il procedimento in due filoni distinti.

In sostanza, gli avvocati dei sauditi hanno chiesto al Tribunale di separare la causa originale intentata dalla LIV Golf dalla controquerela presentata dai legali del PGA Tour.

Secondo il piano degli avvocati della LIV, questa mossa avrebbe consentito di tenere fuori dal processo il PIF (il Fondo di Investimento Sovrano saudita) ed il suo Governatore, Yasir Al-Rumayyan.

Questa istanza era la risposta alla decisione della Corte presa circa due mesi fa, che respinse la tesi dei legali della LIV Golf in merito alla posizione del Fondo e del suo Governatore rispetto alla Lega saudita stessa.

In sintesi, la LIV Golf sostiene che il PIF é un semplice investitore, mentre secondo il PGA Tour esso riveste un ruolo pienamente gestionale e direzionale.

La richiesta di questa biforcazione era, evidentemente, l’estremo tentativo per neutralizzare l’istanza degli avvocati del PGA Tour per chiamare a deporre Al-Rumayyan,

Ma il Giudice della Corte Distrettuale, Beth Labson Freeman, ha respinto l’istanza.

“Dunque, da una parte abbiamo la domanda riconvenzionale del PGA Tour che si concentra sul fatto che la LIV Golf ha reclutato professionisti che in precedenza giocavano sul Tour stesso”

“Dall’altra, la causa basata sulla disciplina antitrust della LIV Golf si fonda, parzialmente, sull’affermazione che ha dovuto pagare ai giocatori somme molto al di sopra della ragionevole competizione proprio a causa del comportamento anticompetitivo del Tour”

“La Corte ritiene che la sovrapposizione di queste due istanze vada a minare la richiesta di biforcazione presentata dalla parte ricorrente”

“In base ai precedenti, la Corte ritiene che la parte ricorrente non ha soddisfatto l’onere della prova per dimostare che la biforcazione del processo rispetto alla domanda riconvenzionale del Tour sia legittimata”

“Pertanto, la Corte rigetta l’istanza”.

Il percorso giudiziario si allunga.

Restate sintonizzati.


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